Gridario a stampa guastallese

Guastalla, 3 Aprile 1693
Grida emessa da Vincenzo Gonzaga, Duca di Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Principe del S.R.I. e di S.Paolo in Puglia, rivolta ai sudditi, in materia di disposizioni riguardanti il numero degli animali da tenere, in particolare pecore e cavalli ed il loro pascolo.
Dato il danno causato da molte persone che fanno pascolare greggi di pecore oppure cavalli o altri quadrupedi sia di giorno che di notte nelle campagne, nei prati o in altri luoghi, la grida vieta a qualsiasi persona anche forestiera di introdurre e di pascolare pecore eccettuati i proprietari di fondi di almeno 20 biolche ai quali è permesso di tenere un numero di pecore da 6 fino a 10, con l’obbligo però di farle pascolare sul proprio terreno in qualsiasi stagione.
Coloro i quali eccederanno nel numero delle pecore consentite o verranno trovati a pascolare fuori dal proprio terreno saranno sottoposti alla confisca degli animali e ad una pena pecuniaria.
Anche per il pascolo di cavalli è fissato un numero minimo di biolche di terra da possedere (12) ed un numero di cavalli da 4 a 8 (che non comprende quelli da tiro), con l’obbligo di pascolarli sui propri terreni.
La grida vieta inoltre di tenere somari e animali porcini a quelle persone che non sono in grado di mantenerli e che non possiedono la licenza prevista, ad eccezione dei mugnai, purché le bestie non arrechino danno e non pascolino (quelli di Guastalla) nei boschi del Po e sugli spalti. Per i trasgressori sono previste pene pecuniarie e la confisca delle bestie.